IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
                            DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali  e,  in
particolare, l'art. 158  concernente  il  rendiconto  dei  contributi
straordinari; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  e,  in
particolare, l'art. 1, commi 128 e 129; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160,  recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  recante  misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 42, della  citata  legge  27
dicembre 2019, n. 160, che dispone che «Per ciascuno degli  anni  dal
2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al  miglioramento  della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed  ambientale,  nel
limite complessivo di 150 milioni di euro per  l'anno  2021,  di  250
milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2025 al 2034»; 
  Visto il successivo comma 43 del medesimo art. 1 della legge n. 160
del 2019 che dispone che «Ai fini dell'attuazione del comma  42,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  dell'interno
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro  il  31
marzo  dell'anno  precedente  il  triennio  di   riferimento   ovvero
dell'anno  precedente  il  biennio  di  riferimento  per   gli   anni
2033-2034,  sono  individuati   i   criteri   e   le   modalita'   di
ammissibilita' delle istanze e di assegnazione  dei  contributi,  ivi
incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo  utilizzo  delle  risorse  assegnate  e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita'
di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione  delle  somme  non
utilizzate.  Le  istanze  per  la  concessione  dei  contributi  sono
presentate entro il 30 giugno dell'anno  precedente  il  triennio  di
riferimento,  secondo  modalita'  di  trasmissione  individuate   con
decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre. Successivamente al
triennio 2021-2023  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al primo periodo e' adottato su proposta del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al primo periodo e' adottato entro  il  30  settembre
2020, le istanze per la concessione dei  contributi  sono  presentate
entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e i contributi  sono  concessi  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
adottare entro centocinquanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta  Ufficiale  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri»; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione ai predetti
commi 42 e 43 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019; 
  Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 310, della  citata
legge n. 160 del 2019, che prevede: «Al  fine  di  ridurre  i  divari
territoriali, il riparto delle risorse  dei  programmi  di  spesa  in
conto  capitale  finalizzati  alla  crescita  o  al  sostegno   degli
investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale,  che  non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  deve  essere
disposto  anche  in  conformita'  all'obiettivo  di  destinare   agli
interventi nel territorio delle Regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,
Basilicata,  Calabria,  Puglia,  Sicilia   e   Sardegna   un   volume
complessivo  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale   almeno
proporzionale alla popolazione residente.». 
  Ritenuto necessario, in coerenza con  quanto  previsto  dal  citato
comma  43  dell'art.  1  della  legge  n.  160  del  2019,  prevedere
l'assegnazione dei contributi su base triennale; 
  Ritenuto necessario individuare criteri per  assegnare  le  risorse
prioritariamente ai Comuni che abbiano  nel  proprio  territorio  una
densita' maggiore di  popolazione  caratterizzata  da  condizioni  di
vulnerabilita' sociale  e  materiale,  con  conseguenti  fenomeni  di
marginalizzazione e degrado sociale; 
  Ritenuto necessario limitare i contributi a favore dei  comuni  con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di  provincia
ed ai comuni capoluogo di provincia o sede di  citta'  metropolitana,
in considerazione  della  prioritaria  necessita'  di  interventi  di
rigenerazione  urbana,  volti   alla   riduzione   di   fenomeni   di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al  miglioramento  della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale; 
  Visto  l'indice  di  vulnerabilita'  sociale  e  materiale   (IVSM)
calcolato dall'ISTAT con  il  seguente  algoritmo:  media  aritmetica
corretta dei valori normalizzati dei seguenti sette indicatori: 
    1)  incidenza  percentuale  della  popolazione  di  25-  64  anni
analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; 
    2) incidenza percentuale delle famiglie  con  potenziale  disagio
economico; 
    3) incidenza percentuale delle famiglie  con  potenziale  disagio
assistenziale; 
    4) incidenza percentuale della popolazione in affollamento grave; 
    5) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e piu' componenti; 
    6) incidenza percentuale di famiglie  monogenitoriali  giovani  e
adulte; 
    7) incidenza percentuale di giovani di 15-29 anni  non  attivi  e
non studenti; 
  Valutata  l'opportunita'  di   dare   priorita'   agli   interventi
presentati  dai  comuni  che  presentano  un  valore   piu'   elevato
dell'indice  di  vulnerabilita'  sociale  e  materiale  (IVSM)  sopra
richiamato; 
  Vista la  legge  del  17  agosto  1942,  n.  1150,  recante  «Legge
Urbanistica» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 2  aprile  1968,
n. 1444,  recante  «Limiti  inderogabili  di  densita'  edilizia,  di
altezza, di distanza fra i fabbricati  e  rapporti  massimi  tra  gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi  e  spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi  strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.
17 della legge n. 765 del 1967»; 
  Visto l'art. 117  della  Costituzione  che,  al  terzo  comma,  tra
l'altro, prevede che la materia  di  governo  del  territorio  e'  di
legislazione concorrente per cui la potesta' legislativa spetta  alle
Regioni mentre i principi fondamentali sono  disposti  con  normativa
nazionale; 
  Considerato che le legislazioni regionali prevedono per il  governo
del territorio che i Comuni siano provvisti di strumento  urbanistico
comunale comunque denominato  approvato  con  le  procedure  in  esse
riportate unitamente agli atti di programmazione degli interventi  da
realizzare in conformita' allo strumento urbanistico; 
  Valutata l'opportunita' di tener conto nelle  valutazioni  ex  post
degli interventi oggetto di  finanziamento  del  miglioramento  degli
indicatori materiali ed immateriali, necessari a caratterizzare  e  a
valutare la sostenibilita' degli interventi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modifiche e integrazioni, recante il codice dei contratti pubblici; 
  Considerata l'esigenza di chiarire  che  in  caso  di  risorse  non
assegnate, non utilizzate o  revocate  si  procede  allo  scorrimento
delle  graduatorie  valide  pro  tempore  e  che  tale  principio  e'
applicabile a tutte le procedure previste nelle varie annualita'  dal
comma 42 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
l'attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato  il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»; 
  Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del  2
agosto 2013 concernente «lo scambio automatizzato delle  informazioni
contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita  delle
opere pubbliche, corredate sia del  CUP  che  del  CIG»,  nonche'  il
relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229
del  2011,  in  cui  si  prevede  l'obbligo  per  le  amministrazioni
pubbliche  di  detenere   ed   alimentare   un   sistema   gestionale
informatizzato contenente i  dati  necessari  al  monitoraggio  della
spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  12
maggio 2016, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  122  del  26  maggio  2016,   recante   «Modalita'   di
trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali
e dei loro organismi  ed  enti  strumentali  alla  banca  dati  delle
pubbliche amministrazioni»; 
  Considerato che, ai sensi del comma 43  dell'art.  1  della  citata
legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  il  monitoraggio  delle   opere
pubbliche, ivi inclusa la verifica  dell'affidamento  dei  lavori  ai
sensi del predetto comma 43, e'  effettuato  dai  Comuni  beneficiari
attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229, classificando le opere  sotto  la  voce  «Rigenerazione
urbana - LB 2020 - comma 42»; 
  Attese le esigenze di semplificazione  procedimentale  realizzabili
mediante la  concentrazione  degli  adempimenti  in  capo  ai  comuni
assegnatari del contributo di cui al presente decreto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 26 novembre 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
settembre 2019,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  on.  Riccardo  Fraccaro,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione  e  in  via
sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le  modalita'  di
ammissibilita' delle istanze e di  assegnazione  dei  contributi  per
investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana,   volti   alla
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche'
al miglioramento della qualita'  del  decoro  urbano  e  del  tessuto
sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, nonche' le modalita' di utilizzo  dei  ribassi
d'asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo  delle
risorse assegnate, di  rendicontazione  e  di  verifica,  nonche'  le
modalita' di  revoca,  recupero  e  riassegnazione  delle  somme  non
utilizzate. 
  2. Per  i  trienni  successivi  al  2023  e  per  l'ultimo  biennio
2033-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il
31  marzo  dell'anno  precedente  il  periodo  di  riferimento,  sono
applicate le disposizioni del presente decreto,  utilizzando  i  dati
piu' recenti disponibili  per  quanto  attiene  l'indicatore  di  cui
all'art. 5, comma 2. Le istanze per  la  concessione  dei  contributi
sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il periodo di
riferimento secondo le disposizioni di  cui  all'art.  1,  comma  43,
della legge n. 160 del 2019.